LERICI – Nella terza parte della sua relazione introduttiva il Presidente Nazionale dei Cad Bruno Pisano ha sviluppato i contenuti della Delega (ai Centri di assistenza doganale e doganalisti professionisti) da parte della Pubblica Amministrazione.
di Bruno Pisano
Il Ddl Concorrenza consente la delega a professionisti privati di attività legate a Procedimenti amministrativi integralmente esternalizzati ai professionisti. È l’effetto di alcuni emendamenti al Ddl concorrenza 2021 approvato dalla Camera dei deputati e lo scorso 2 agosto in via definitiva dal Senato della Repubblica.
L’articolo 26 del disegno di legge contiene la delega al governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.
Bisogna ridurre e semplificare, dice il criterio di delega. In commissione alla Camera, il testo è stato integrato con la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la Pubblica Amministrazione.
Il senso di queste disposizioni è chiaro nel prefigurare la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni procedenti di esternalizzare le residuali funzioni istruttorie.
In sintesi il DDL riprende i concetti esposti all’interno dell’emendamento che da anni stiamo presentando attraverso alcune forze politiche che sostengono il nostro progetto, basato sulla delega all’asseverazione prevista a favore di Doganalisti e CAD dalla legge 213/2000 e dalle previsioni del Codice Doganale dell’Unione che all’art. 29, comma 3, del Regolamento di esecuzione stabilisce che le Autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.
Con questa dicitura si intende fare riferimento a coloro che forniscono servizi riguardanti operazioni doganali in quanto iscritti in appositi albi secondo la legge dello Stato, ovvero che, come professionisti o come imprese, operano con autonomia e professionalità in esclusivo ambito doganale e sono soggetti, in funzione dell’attività svolta, ad un controllo di carattere pubblicistico, ovvero gli Spedizionieri doganali iscritti all’apposito Albo e quindi vincolati ad operare nei limiti previsti dalla l. 22 dicembre 1960, n. 1612 e i Centri di Assistenza Doganali, soggetti a vigilanza da parte dell’Autorità doganale.
L’elemento fondamentale che permette alla Pubblica Amministrazione di esercitare la facoltà di delega è l’individuazione di un soggetto con riconosciute competenze professionali che garantisca autonomia e indipendenza di giudizio.
In ambito doganale il Professionista che non ha conflitti di interesse e che garantisce autonomia e indipendenza di giudizio è il Centro di Assistenza Doganale o il Doganalista libero professionista. I quali non sono vincolati da rapporto di lavoro subordinato (indipendenza di giudizio) e senza conflitti di interesse (autonomia) dato che per legge possono esercitare la sola attività legata agli adempimenti doganali.
In sintesi sono questi i medesimi, basilari, concetti sui quali si fondava l’idea dei Centri di Assistenza Doganale, intesi come valorizzazione della professionalità degli Spedizionieri doganali.
Con l’oggetto sociale costituito esclusivamente dall’attività di assistenza doganale a garanzia dell’assenza di conflitti di interesse e soprattutto l’esercizio della professione senza vincoli di lavoro subordinato, ossia gli elementi che garantiscono l’indipendenza di giudizio e l’autonomia di qualsiasi professionista in generale e dello Spedizioniere doganale nel caso specifico.
L’autonomia si identifica nella condizione grazie alla quale il giudizio intellettuale e tecnico del professionista si forma libero perché espressione del proprio percorso di formazione culturale, umana e professionale.
L’indipendenza riguarda i rapporti esterni del professionista e ha come ratio la garanzia che la formazione del proprio giudizio intellettuale e tecnico avvenga libera da condizionamenti che possono provenire dai pubblici poteri, dal datore di lavoro o dal fruitore del servizio professionale.
Questo è quanto intendeva introdurre il Legislatore imponendo ai CAD l’oggetto sociale limitato agli adempimenti doganali e l’assenza di vincoli di lavoro subordinato, una figura professionale che in quanto libera e autonoma potesse diventare il soggetto fiduciario dell’Autorità doganale, perché se l’attività del professionista non è libera ma eterodeterminata, anche solo sotto alcuni aspetti, il giudizio intellettuale del professionista può essere compromesso e alterato da pressioni esterne e non è più frutto unico della sua personalità e del suo bagaglio di conoscenze tecniche.
Non può essere libero da condizionamenti e indipendente il professionista Spedizioniere doganale che gestisce imprese di varia natura: logistiche, commerciali o produttive delle quali l’attività doganale diventa semplice accessorio.
Non può essere libero da condizionamenti e indipendente il professionista che opera e risponde alle direttive di un datore di lavoro.
Non può essere libero da condizionamenti e indipendente il professionista che risponde alle direttive dei soci di una azienda all’interno della quale opera in veste di amministratore. Per questo motivo gli amministratori dei Centri di Assistenza Doganale possono essere solo i soci che detengono le quote della società e che operano uniti da un vincolo di solidarietà.
La facoltà della Pubblica Amministrazione di delegare a Professionisti privati attività istruttorie e/o propedeutiche al rilascio di autorizzazioni rappresenta una grande opportunità per rendere efficiente il sistema doganale nazionale, velocizzando i tempi di risposta della stessa Pubblica Amministrazione, decongestionando gli uffici pubblici in cronica carenza di personale, valorizzando le professionalità dei CAD e dei Doganalisti.
In sintesi il CAD si riappropria del ruolo di anello di congiunzione tra la Pubblica Amministrazione e il Sistema delle imprese per il quale era stato concepito e nato negli anni ’90.
E’ – lo si può intuire – una grande opportunità la delega da parte della Pubblica Amministrazione, delega che consentirà ai CAD o ai doganalisti che operano in qualità di Consulenti di impresa di svolgere il loro ruolo a favore di importatori o esportatori, limitando alle attività doganali i loro servizi, e consentire a quelli attivi sul mercato dei servizi logistici di continuare a operare nei trasporti internazionali senza dover rinunciare alle opportunità di business che il settore offre.
(3 – continua)