Roma – Confindustria Nautica si dice soddisfatta per gli emendamenti al Milleproroghe approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, emendamenti che permettono “finalmente, il necessario approfondimento sull’assetto delle concessioni demaniali”.
Emendamenti che intanto consentono al Governo di approfondire la materia, a cominciare dalla mappatura delle concessioni esistenti, mai finora completata.
“L’assorbimento della nautica nell’ambito delle concessioni balneari (effettuato dal Dl Concorrenza) è stato un grave errore − ha commentato il presidente Saverio Cecchi − che si somma all’errata applicazione a queste ultime di regole non previste nemmeno dalla direttiva Bolkestein, né dal Pnrr. Quanto al Dl Concorrenza auspichiamo, anche con decretazione di urgenza, se non di abolizione, quantomeno di correzione di macroscopiche criticità”.
E precisa: “La legge sulla Concorrenza del 2022 stabilisce che le regole previste per l’affidamento di servizi pubblici (mense scolastiche, trasporto locale) si applichino anche ala costruzione di approdi turistici, mentre la Direttiva Bolkestein e la Corte di Giustizia UE lo escludono espressamente”.
Confindustria Nautica rileva infine questi quattro punti sulla legge che inoltre richiede che:
- sia assicurata “la costante presenza di varchi” per la balneazione, ma nei porti ciò creerebbe gravi problemi di sicurezza, per le persone e le stesse imbarcazioni, oltre a evidenti problemi operativi;
- siano definiti “i presupposti per il frazionamento in piccoli lotti delle aree, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese”, ma questo criterio non può trovare applicazione con riferimento alla realizzazione di opere come i porti turistici;
- siano individuati, per la gestione delle concessioni, “requisiti che favoriscano la massima partecipazione di imprese di piccole dimensioni”, ma questo criterio appare illogico con riferimento alle concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto che possono arrivare anche a 80 milioni di euro di valore;
- sia data “preferenza per le attrezzature completamente amovibili”, ma questo criterio non può trovare tecnicamente applicazione con riferimento alle realizzazione di infrastrutture permanenti quali i porti turistici.
Infine, la Legge Concorrenza non recepisce la distinzione fra le concessioni assentite prima del 1 gennaio 2010 e quelle dal 1 gennaio 2010 in poi – distinzione fissata sia dalla Corte di Giustizia UE, sia dal giudice amministrativo italiano – non tratta la disciplina speciale per le concessioni infungibili, cioè quelle asservite ad un’ altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per poter essere esercitata.