Ecco le Linee guida del Mit sulle modalità di applicazione del Regolamento della disciplina per il rilascio di concessioni portuali

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Roma – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto che regola le concessioni portuali attribuendo inediti  poteri all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che rischiano di sovrapporsi a quelli delle Autorità di Sistema Portuale.

Il decreto del Mit introduce “Linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202″ di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

Le linee guida “hanno lo scopo di fornire alle Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”)gli orientamenti e i criteri di maggiore dettaglio relativi alle modalità di applicazione del Regolamento disciplinante il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2022, n. 202″.

In particolare si propongono di esplicitare tra gli altri questi aspetti:

  • indicazioni sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e definizione delle “concessioni di maggiore durata”;
  • specificazione dei criteri di ragionevolezza;
  • identificazione del criterio per collegare il canone concessorio alla produttività;
  • specificare gli indicatori di cui alla parte variabile del canone.

L’esercizio delle “operazioni portuali” (che corrispondono alla definizione di “servizi portuali” in ambito di normativa europea) e dei “servizi” è autorizzato dalle Autorità di Sistema Portuale previa verifica del possesso, da parte del richiedente, di specifici requisiti trasparenti, proporzionati e non-discriminatori ai sensi dell’art. 16, comma I. della Legge n. 84 del 1994. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto 31 marzo 1995 n. 585 i requisiti tassativamente previsti che sono:

a) idoneità personale e professionale all’esercizio delle attività portuali consistente nell’aver assolto l’obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all’attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato antimafia per il titolare dell’impresa, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;

b) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;

c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate. in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;

d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;

e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria, nonché, in ogni caso, da certificazione del tribunale competente comprovante che l’istante non sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

f) presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;

g) organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all’espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l’indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l’eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l’istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 84 del 1994;

h) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni di cui all’art. I .

Prima dell’avvio della procedura per il rilascio delle concessioni, le AdSP possono svolgere consultazioni di mercato coinvolgendo anche le imprese potenzialmente interessateal rilascio delle concessioni, purché vengano garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del codice dei contratti.

La consultazione preliminare ha l’obiettivo di verificare il potenziale interesse del mercato al rilascio della concessione alla luce dei piani di valorizzazione dell’area demaniale oggetto della concessione e, più in generale, degli obiettivi di produttività del porto. Tali consultazioni, da un lato garantiscono l’acquisizione di informazioni utili alla definizione dell’oggetto e delle regole della procedura di evidenza pubblica e, dall’altro, hanno l’effetto di preallertare le imprese attive sul mercato dell’imminente indizione di una procedura per il rilascio della concessione, nell’ottica di assicurare la più ampia partecipazione alla gara.

Durata della concessione

L’articolo 2, comma 3 lettera g) sub I e sub 2 del Regolamento prevede l’obbligo, per i soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, di presentare sia il Piano degli investimenti sia un Piano Economico Finanziario (“PEF”). La durata della concessione (cfr. Indicatore 12.1 della Tabella I ) è commisurata agli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario (“PEF”) predisposto dal concessionario sulla base di forma: elaborati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in funzione delle tipologie di infrastrutture, della durata e delle caratteristiche delle classi d’investimento, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e banchine, ai sensi dell’art. 178 del codice dei contratti.

Prima dell’indizione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione l’AdSP invia lo schema di PEF all’ART che può esprimersi nei termini e con le modalità previste dall’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201 1 n. 214.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, I’ART può rilasciare pareri in merito alle procedure di affidamento e ai procedimenti di rilascio delle concessioni, anche su richiesta delle AdSP, e proporre l’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca degli atti di concessione. I bandi e gli avvisi di cui all’art. 2, comma 3, del Regolamento, nonché il PEF, i provvedimenti di rilascio delle concessioni e i successivi atti di modifica e/o integrazione o proroga delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione SID il Portale del Mare.

Nei casi previsti dall’art. 2, comma 8, del Regolamento, qualora la concessione sia richiesta per un periodo superiore a quaranta anni, l’AdSP richiede al MIT un parere preventivo circa la coerenza dell’istanza con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il MIT si pronuncia entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie al rilascio del parere.

Il PEF presentato dall’impresa per il rilascio della concessione è oggetto di verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi inerenti agli investimenti, dei livelli di traffico ed occupazionali dichiarati in sede di affidamento.

Le AdSP richiedono, entro il 31 maggio di ogni anno,la trasmissione della documentazione necessaria per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi operativi proposti nel Piano e per analizzare l’andamento della gestione e la relativa coerenza con quanto previsto dalla concessione.

La valutazione dovrà tener conto di:

  • andamento dei traffici ammessi;
  • dati di bilancio con 1) diversificazione del fatturato per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione rispetto alle altre eventualmente svolte dall’impresa; 2) dichiarazione dei valori della produzione, con distinta indicazione delle diverse voci di costo per l’acquisizione di servizi, intesi come prestazioni di opera e di personale;
  •  elenco degli investimenti, sia infrastrutturali che per acquisto di mezzi d’opera, autorizzati e previsti nel Piano
  • andamento del piano occupazionale presentato in sede di Piano, con indicazione del personale impiegato, delle relative forme contrattuali e delle spese per le esternalizzazioni di servizi a qualunque titolo acquisito.

I programmi operativi sono valutati sotto il profilo dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dai traffici, dalle previsioni del piano occupazionale e delle previsioni di investimento in infrastrutture e dotazioni strumentali e di ogni altro elemento rilevante, rispetto alle previsioni indicate nei documenti contenuti nel piano stesso e presentati al momento della richiesta di concessione, tenuto conto di eventuali periodi negativi dei mercati.

Monitoraggio delle concessioni

Le AdSP devono svolgere la verifica annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate.

Per le concessioni di durata superiore a dieci anni le AdSP verificano i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell’occupazionerispetto all’andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario, alle condizioni di accesso al terminal portuale ed al livello di concorrenza tra operatori attivi sulle aree e banchine oggetto di concessione e, più in generale, nel porto interessato. A tal fine l’AdSP può svolgere specifiche attività di indagine consultando gli operatori maggiormente rappresentativi, attivi in ciascun segmento della filiera industriale interessata, al fine di individuare eventuali criticità di natura verticale e/o orizzontale riconducibili all’attività del concessionario.

Fonte: ShipMag

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