Genova – Il gip Paola Faggioni ha rigettato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presentata dal legale del presidente della Regione Liguria Stefano Savi.
E’ stata negata dal magistrato anche un’eventuale rimodulazione della misura cautelare. Toti resterà quindi ai domiciliari nella sua residenza di Ameglia dove si trova dal 7 maggio scorso.
Come si sa era già filtrato come la procura avesse depositato un parere, non vincolante, contrario all’allentamento delle misure cautelari nei confronti di Toti per il rischio di un possibile inquinamento delle prove in una fase delle indagini ritenuta cruciale.
Il rigetto è stato motivato dal fatto che secondo il Gip “permane l’esigenza cautelare connessa al pericolo concreto e attuale di reiterazione di analoghe condotte criminose“, in particolare “in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali)”, per cui lo stesso Toti “aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi”.
Per il Gip inoltre “non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a modificare il grave quadro indiziario a carico“, neppure “all’esito dell’interrogatorio reso dall’indagato davanti al pubblico ministero”.
Per cui “permangono le esigenze cautelari così come evidenziate nell’originaria ordinanza cautelare”.
La Faggioni rileva anche che permangono “in modo attuale e concreto, le esigenze connesse al pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto della particolare fase del procedimento, in cui le indagini sono in pieno svolgimento e, in particolare, sono in corso le audizioni di funzionari e dirigenti della Regione Liguria a conoscenza dei fatti per cui si procede, i quali ben potrebbero subire dall’indagato condizionamenti o pressioni per rendere una conveniente ricostruzione degli eventi”.
Tale rischio “si profila, chiaramente, in modo particolarmente elevato ove l’indagato riprenda l’esercizio delle funzioni svolte“. Per la giudice gli arresti domiciliari appaiono una misura “proporzionata alla gravità dei fatti e adeguata in relazione al grado elevato di esigenze cautelari da soddisfare”. Faggioni ricorda, inoltre, che l’applicazione di una misura di tipo interdittivo meno afflittiva “quale quella della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è preclusa dal divieto previsto dal terzo comma dell’articolo 289 del Codice di procedura penale, che statuisce che ‘la misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare’ (quale quello ricoperto dal presidente della Regione Liguria)”.