Roma – Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e dei cd biodiesel (biocarburanti quali HVO) da parte delle imprese di autotrasporto merci.
Le dichiarazioni dei consumi sono per ottenere il recupero accise del terzo trimestre 2026 (https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026).
Presentazione delle dichiarazioni – In virtù del DL n.89/2026 (come convertito dalla L.n.113/2026 – cd DL carburanti quater), le dichiarazioni per ottenere il beneficio sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione devono essere trasmesse esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI (disponibile collegandosi all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.) da parte dei soggetti abilitati; in alternativa, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio sotto forma di rimborso in denaro è possibile presentare la dichiarazione tramite PEC all’ufficio doganale territorialmente competente, ovvero in via del tutto residuale in modalità cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda. Al paragrafo V dell’informativa in oggetto sono inoltre illustrati nello specifico le istruzioni su tali modalità, nonché le istruzioni in caso di problemi informatici dovute alla mancanza di relative implementazioni telematiche.
I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’1 ottobre al 2 novembre 2026.
Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare entro la scadenza del 2 novembre 2026 devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dall’1 luglio al 30 settembre 2026; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Sono ammessi al rimborso esclusivamente i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori.
Misura del rimborso – Come è noto, la Legge di Bilancio 2026 (art.1 c.129 L.n.199/2025) ha previsto a partire dall’1 gennaio 2026 il completo riallineamento delle aliquote di accisa dei carburanti (benzina e gasolio) attraverso una unica correzione pari a 4,05 centesimi al litro e, pertanto, l’aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio è pari a 0,672 euro al litro (672,90 euro per mille litri).
Resta ferma a 0,617 euro al litro (617,40 euro per mille litri) l’aliquota per i biocarburanti/gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che siano prodotti a partire da specifiche materie prime (criteri stabiliti all’art.44 par.5 del Regolamento UE n.651/2014), mentre sale a 0,672 euro al litro (672,90 euro per mille litri) l’aliquota per i biocarburanti (HVO) che non soddisfano tali criteri.
Inoltre, a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti dovuto alla guerra in Iran, nel corso di questi mesi il Governo ha adottato diversi provvedimenti con cui ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa dei carburanti rispetto a determinati periodi.
Si illustrano di seguito le misure del rimborso valide per il terzo trimestre 2026.
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GASOLIO E BIOCARBURANTI (HVO) NON SOSTENIBILI:
– per il periodo dall’1 al 3 luglio il rimborso è pari a 219,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 622,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-1 della dichiarazione;
– per il periodo dal 4 al 27 luglio il rimborso è pari a 269,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 672,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-2 della dichiarazione;
– per il periodo dal 28 luglio al 17 settembre il rimborso è pari a 129,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 532,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-3 della dichiarazione;
– per il periodo dal 18 al 25 settembre il rimborso è pari a 169,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 572,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-4 della dichiarazione;
– per il periodo dal 26 settembre al 30 settembre il rimborso è pari a 219,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 622,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-5 della dichiarazione.
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BIOCARBURANTI (HVO) SOSTENIBILI:
– per il periodo dall’1 al 29 luglio il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-6 della dichiarazione;
– per il periodo dal 30 luglio al 24 agosto il rimborso è pari a 129,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 532,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-7 della dichiarazione;
– per il periodo dal 25 al 26 agosto il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-8 della dichiarazione;
– per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre il rimborso è pari a 129,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 532,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-9 della dichiarazione;
– per il periodo dal 6 al 10 settembre il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e
quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-10 della dichiarazione;
– per il periodo dall’11 al 17 settembre il rimborso è pari a 129,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 532,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-11 della dichiarazione;
– per il periodo dal 18 al 25 settembre il rimborso è pari a 169,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 572,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-12 della dichiarazione;
– per il periodo dal 26 al 30 settembre il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-13 della dichiarazione;
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BIOCARBURANTI (HVO) SOSTENIBILI DI CUI NON SI HANNO INFORMAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’:
– per il periodo dall’1 al 27 luglio il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-6 della dichiarazione;
– per il periodo dal 28 luglio al 17 settembre il rimborso è pari a 129,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) ridotta di 532,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-3 della dichiarazione;
– per il periodo dal 18 al 25 settembre il rimborso è pari a 169,68 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale (ridotta) di 572,90 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-4 della dichiarazione;
– per il periodo dal 26 al 30 settembre il rimborso è pari a 214,18 euro per ogni mille litri, corrispondente alla differenza tra l’aliquota generale di 617,40 euro per mille litri e quella agevolata di 403,22 euro per mille litri – in questo caso dovrà essere utilizzato il Quadro A-13 della dichiarazione;
Limite di consumo – Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
Fruibilità del beneficio – Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso) e il relativo codice tributo è 6740; infatti, come è noto, il DL n.89/2026 (come convertito dalla L.n. 113/2026 – cd DL carburanti quater) ha previsto a partire dall’1 ottobre 2026 (termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni relative al trimestre dell’anno in oggetto – periodo luglio/settembre) la riduzione da 60 a 30 giorni del periodo utile alla formazione dell’istituto del silenzio-assenso. In alternativa a tale modalità, è possibile chiedere il rimborso in denaro secondo le modalità stabilite dal DPR n.277/2000. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.





