La summa del testo di legge di riforma all’esame del Parlamento della normativa sui porti italiani

Roma – Questa la sintesi del testo trasmesso al Parlamento sul riordino e sull’aggiornamento della normativa sulla governance, le infrastrutture e gli interventi nei porti italiani, con particolare attenzione alla pianificazione, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture portuali strategiche.

Riforma della governance portuale e infrastrutture

La legge mira a riordinare e potenziare il settore portuale italiano attraverso modifiche legislative, definizione di interventi strategici e creazione di nuove strutture societarie.

Modifiche all’articolo 1 della legge 84/1994

Vengono ampliati i compiti delle attività portuali includendo infrastrutture strategiche di rilevanza internazionale e nazionale, con attenzione alla connettività sostenibile e alla rete TEN-T.

  • Inserite nuove attività di infrastrutture strategiche e sviluppo sostenibile.
  • Si promuove lo sviluppo integrato del settore portuale e la connettività TEN-T.
  • Si tiene conto del Piano del mare come indirizzo strategico.
  • Modifiche ai compiti e funzioni di Porti di Italia S.p.A.

Definizione degli interventi portuali

Viene introdotto un nuovo articolo che definisce opere infrastrutturali, interventi di manutenzione e manutenzione ordinaria, con dettagli su bonifiche, dragaggi e recupero materiali.

  • Opere infrastrutturali includono canali, dighe, darsene, bacini, banchine, piazzali e opere di viabilità.
  • Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per rinnovare e conservare le opere.
  • Dragaggi infrastrutturali e bonifiche dei fondali.
  • Gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali di scavo.

Organizzazione e classificazione portuale

Vengono ridefinite le categorie funzionali e le destinazioni d’uso delle aree portuali, con ruoli specifici per le Autorità di sistema portuale e le regioni.

  • Classificazione dei porti in categorie I, II (classi I, II, III) e relative aree.
  • Destinazioni d’uso e strumenti di pianificazione, con integrazione nella Rete italiana della portualità.
  • Ruoli e oneri dello Stato, regioni e Autorità di sistema portuale.
  • Revisione e aggiornamento dei piani regolatori portuali (PRP).

Piano nazionale di infrastrutture strategiche

Viene istituito un piano nazionale per interventi prioritari, con priorità definite e coinvolgimento di vari enti, per rafforzare la rete portuale.

  • Ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali delle Autorità di sistema portuale.
  • Piano adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore, con aggiornamenti quinquennali.
  • Elenco degli interventi prioritari, con affidamento a Porti di Italia S.p.A.
  • Coordinamento con autorità marittime, sanitarie e di sicurezza.

Nuova società Porti d’Italia S.p.A.

Costituzione di una società pubblica con diritti esclusivi, per sviluppare e promuovere la rete portuale italiana.

  • Società di diritto pubblico, con oggetto di sviluppo e promozione della portualità.
  • Svolgimento di servizi pubblici e attività di progettazione e realizzazione di opere.
  • Gestione di servizi in regime di concessione e di mercato, anche all’estero.
  • Organizzazione degli interventi strategici e delle attività di intermodalità.

Strumenti di programmazione e accordi di sviluppo

Viene istituito un accordo di programma quinquennale tra Ministero e Porti d’Italia S.p.A., con modalità di monitoraggio, aggiornamento e finanziamento.

  • Definizione di un piano di interventi prioritari, con codici CUP e cronoprogramma.
  • Verifica del rispetto delle normative europee sugli aiuti di Stato.
  • Approvazione e aggiornamento annuale dell’accordo, con limiti di spesa e procedure semplificate.
  • Trasmissione di relazioni sullo stato di avanzamento e monitoraggio delle opere.

Modifiche alle procedure di dragaggio e gestione rifiuti

Riforma delle modalità di autorizzazione e gestione delle operazioni di dragaggio, con focus su sostenibilità e economia circolare.

  • Dragaggi in siti di bonifica e fuori, con tecnologie di mitigazione dei rischi.
  • Procedimento unico di autorizzazione, con conferenza di servizi e termine massimo di 90 giorni.
  • Incentivi per recupero e riutilizzo di materiali e rifiuti, con progetti di gestione integrata.
  • Sostituzione di autorizzazioni multiple con un’unica approvazione del progetto di gestione circolare.

Nuove disposizioni su porti e interventi

Inserimento di articoli dedicati a porti, con norme su accordi di programma, revisione dei piani regolatori, e modalità di intervento.

  • Definizione di accordi di programma tra Ministero e società Porti d’Italia.
  • Revisione e aggiornamento dei piani regolatori portuali, con procedure di VAS.
  • Potenziamento delle funzioni di pianificazione e gestione delle aree portuali.
  • Ruoli e responsabilità di Autorità di sistema, regioni e Ministero nelle opere e interventi.

Struttura del capitale sociale e governance

Il testo descrive le modalità di costituzione, gestione e controllo della società Porti d’Italia S.p.A., con particolare attenzione alla composizione del capitale, organi sociali e rapporti con le autorità pubbliche. – Capitale sociale fissato in 10 milioni di euro. – Spese autorizzate di 1 milione di euro per 2026 e 9 milioni per 2027. – Il Ministero dell’economia e delle finanze può sottoscrivere il capitale anche in più fasi. – Azioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, con diritti esercitati in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. – Consiglio di amministrazione composto da 5 membri: 2 designati dal MEF, 2 dal MIT, 1 dalla Presidenza del Consiglio. – Presidente nominato tra i membri del MEF; amministratore delegato tra i membri del MIT. – Collegio sindacale composto da 5 membri: 3 effettivi e 2 supplenti, con designazioni specifiche da MIT e MEF. – Esclusione di alcune norme di legge per la società Porti d’Italia S.p.A.

Attività in regime di concessione

La società svolge attività di miglioramento e sviluppo della rete portuale italiana tramite concessioni di 99 anni, con funzioni di progettazione, vigilanza e promozione. – Concessione di 99 anni per compiti specifici, conferendo diritti alle Autorità di sistema portuale. – Attività di realizzazione di opere infrastrutturali, manutenzione straordinaria e studi di settore. – Esclusione di attività infrastrutturali non connesse al trasporto. – Concessione disciplinata da decreto, con modalità di realizzazione, monitoraggio e vigilanza definite in convenzione. – La convenzione di concessione approvata entro 60 giorni da un decreto ministeriale; eventuali modifiche approvate con le stesse modalità. – La società adotta sistemi di contabilità separata e non può usare risorse pubbliche per attività di mercato. – Penali e decadenza dalla concessione previste, con procedure di controllo e vigilanza.

Attività di mercato e coordinamento

La società può operare in regime di mercato, svolgendo attività di progettazione, realizzazione e consulenza, con divieti di conflitto di interessi. – Attività consentite al di fuori della concessione, anche tramite società partecipate. – Divieto di attività che possano creare conflitti di interesse o alterare la concorrenza. – Stipula di convenzioni-quadro con le Autorità di sistema portuale per attività di comune interesse. – Sottoscrizione di convenzioni attuative entro 90 giorni dalla convenzione-quadro. – Possibilità di nominare commissari in caso di inadempimento delle convenzioni.

Coordinamento tra società e autorità portuali

Stipula di convenzioni-quadro per coordinare attività di interesse comune, come rilascio di atti di assenso, realizzazione di interventi e gestione di risorse. – Modalità di svolgimento delle attività condivise senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. – Trasmissione di dati e informazioni aggiornate sulle concessioni e attività portuali. – La società può avvalersi del personale delle autorità portuali, con trasferimenti fino al 25% del personale. – La convenzione-quadro e le convenzioni attuative devono essere trasmesse e approvate dai ministeri competenti.

Modifiche alla legge 84/1994

Numerose modifiche riguardano le autorità di sistema portuale, i loro organi, le procedure di concessione, le risorse finanziarie e i controlli, con l’obiettivo di rafforzare la pianificazione, la trasparenza e la gestione delle infrastrutture portuali. – Incremento del numero di membri del Comitato di gestione e del ruolo di rappresentanti della società. – Introduzione di nuove norme per le tasse portuali, con percentuali destinate a coprire costi e investimenti. – Rafforzamento delle procedure di evidenza pubblica e di trasparenza nelle concessioni. – Possibilità di soppressione di Autorità di sistema portuale in caso di risultati negativi. – Creazione di un Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo e di un Fondo di funzionamento della società. – Percentuale di tasse di ancoraggio e portuali destinata ai fondi tra il 15% e il 25% del gettito. – Modifiche alle norme di gestione e controllo delle risorse e delle attività portuali.

Risorse finanziarie e oneri

Vengono istituiti fondi specifici per finanziare le attività della società e gli interventi infrastrutturali, con modalità di assegnazione e utilizzo trasparenti. – Fondi dedicati per le infrastrutture strategiche e il funzionamento della società. – Percentuale di tasse riscosse destinata ai fondi, tra il 15% e il 25%. – Risorse accantonate annualmente e trasferite allo Stato. – Oneri di circa 10 milioni di euro nel 2026 e 2027, coperti da riduzioni di altri stanziamenti pubblici. – Risorse provenienti da vari decreti-legge e leggi di bilancio, con limiti di spesa e destinazioni specifiche.

Disposizioni finali e coordinamento

Le autorità portuali devono trasmettere dati, approvare piani e rispettare le nuove norme entro termini stabiliti, con possibilità di nomina di commissari e di interventi sostitutivi in caso di inadempimento. – Trasmissione di documenti e dati al Ministero entro 30 giorni dall’entrata in vigore. – Approva i piani regolatori portuali entro 36 mesi, con eventuale intervento sostitutivo. – Monitoraggio e verifica delle concessioni e delle attività portuali, con poteri di revoca e revisione. – La legge introduce norme per garantire trasparenza, efficienza e controllo delle attività portuali e delle risorse pubbliche.

Nella foto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti insieme ai Presidenti delle Autorità portuali

(2 – fine)

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