Torino – Il Tar Piemonte (sentenza n. 516 – 27 gennaio 2024) ha confermato la soggezione degli agenti marittimi al pagamento del contributo “in proprio” ma ha dichiarato illegittimo il meccanismo di sostituzione d’imposta a loro carico in nome e per conto dei vettori esteri rappresentati.
Come si ricorderà, i soggetti eroganti servizi di agenzia-raccomandazione marittima, in aggiunta al versamento del contributo dovuto “in proprio” erano “tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove rappresentati … in base alla nota quanto osteggiata delibera n. 181/2021 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) con sede a Torino.
In sostanza la norma rendeva l’agente raccomandatario soggetto passivo quale sostituto di imposta del vettore estero dallo stesso rappresentato, agente che ora non sarà più tenuto a versare all’Art il contributo “in nome e per conto dei vettori esteri”.
E colui o colore che lo avesse già fatto? La risposta è: potranno richiederne la restituzione.
A darne notizia sono stati in un intervento – pubblicato su Shipping Italy – a cura degli avvocati Davide Magnolia e Carlo Solari (nella foto) di LCA Studio Legale.