Roma – Su richiesta del Governo italiano la Commissione europea ha dato il via libera alla proroga fino al 2033 del regime fiscale agevolato per le compagnie armatoriali cd. “Tonnage Tax” (DPR n. 917/1986) scaduto il 31 dicembre 2023.
Come è noto, tale regime agevolato consente un calcolo forfettario del reddito imponibile sulla base del tonnellaggio della flotta gestita permettendo l’applicazione alle compagnie armatoriali di una tassazione inferiore a quella ordinaria.
Per ottenere l’approvazione della Commissione europea il Governo, nell’ambito della recente riforma IRPEF/IRES, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in questione tra cui si segnalano in particolare le seguenti:
• l’agevolazione fiscale potrà continuare ad essere applicata alle entrate accessorie a condizione che queste non superino il 50% delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile; sono considerate attività accessorie, tra le altre, il carico e lo scarico merci a condizione che tale servizio non sia fornito a terzi;
• i trasporti terrestri (diversi dai container) immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi nell’agevolazione solo se venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo;
• è stata esclusa in ogni caso dall’agevolazione l’attività accessoria di trasporto terrestre di container che sarà quindi soggetta all’ordinaria imposta sul reddito;
• è cambiato il metodo di calcolo dell’imponibile forfettario che ora è determinato considerando un impiego della nave per tutto l’anno, indipendentemente dalle giornate di mancata utilizzazione della stessa per operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione, disarmo temporaneo o locazione a scafo nudo.
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Fonte Confetra: Circolare n. 28/2025 – Tributi/Porti – Aiuti di Stato – Proroga e modifiche alla disciplina della Tonnage Tax – Decisione della Commissione europea del 13.12.2024, su GUCE C/2025/494 del 21.1.2025 – D.lgvo IRPEF-IRES – Art. 19 del D.lgvo. n.192 del 13.12.2024, su G.U. n. 294 del 16.12.2024.




